Separazione consensuale

Vademecum per la separazione
consensuale dei Coniugi

Informazioni preliminari

Quando una coppia sposata entra in crisi e decide di porre fine al proprio matrimonio, la prima fase che deve affrontare, prima di arrivare al divorzio, è quella della separazione.

Sapere quali sono gli effetti di questa fase e le diverse modalità attraverso cui questa può essere ottenuta, consente ai coniugi di affrontare con più serenità non solo il periodo di separazione, ma anche quello successivo di riorganizzazione della vita familiare.

La separazione è una fase necessaria antecedente al divorzio, volta a sospendere gli effetti giuridici che l’ordinamento giuridico fa discendere dal matrimonio.

In particolare dalla sentenza di separazione si sospendono gli obblighi:

- di fedeltà (fermo l’obbligo di non tenere una condotta che possa essere considerata lesiva della reputazione dell’altro coniuge)

- della coabitazione

Si “attenua” l’obbligo all’assistenza morale e materiale, risultando tenuto il coniuge separato solo alla corresponsione, qualora ci siano i presupposti, di un assegno di mantenimento in favore dell’altro coniuge.

Restano invariati i diritti successori dell’uno nei confronti dell’altro, salvo che la separazione non venga addebitata a carico del coniuge futuro erede.

Quanto dura la fase di separazione?

Dipende. 

I coniugi separati, infatti, potrebbero decidere successivamente:  

  • di riconciliarsi: in questo caso gli effetti della separazione verrebbero meno e gli effetti, personali e patrimoniali, tipici del matrimonio ritornerebbero ad essere in vigore; 

  • di non fare nulla e rimanere separati legalmente: in questo caso alla morte di uno dei due coniugi l’altro erediterà (salvo il caso di addebito). 

  • di divorziare: in questo caso si avrà la definitiva cessazione degli effetti giuridici derivanti dal matrimonio. In tal caso ciascuno dei coniugi potrà presentare domanda di divorzio dopo 6 mesi in caso di separazione consensuale o dopo 1 anno in caso di separazione giudiziale. 

Come si ottiene la separazione personale dei coniugi?

Anche in questo caso la risposta è: dipende

PRIMA OPZIONE: la separazione di fatto

I coniugi potrebbero decidere di interrompere la propria convivenza senza necessariamente ricorrere al giudice. In questo si ha una cd. separazione di fatto, alla quale l’ordinamento non riconosce alcun effetto giuridico se non quello di impedire ai coniugi separati di procedere con l’adozione di minori d’età. 

Tale soluzione, però, seppur molto semplice, rapida ed economica, non è in grado di offrire ai coniugi che intendano separarsi la tutela che la separazione cd. legale è in grado di offrire loro. Per ottenerla è necessario, però, rivolgersi al tribunale ed ottenere una pronuncia giudiziale. 

SECONDA OPZIONE: la separazione giudiziale

La separazione giudiziale segue a un procedimento contenzioso avviato su ricorso di uno dei coniugi nei confronti dell’altro.  

Il più delle volte, questo procedimento viene avviato da uno dei due coniugi senza il consenso dell’altro coniuge quando: uno dei due non vuole giungere ad una separazione o la conflittualità tra i coniugi non permette loro di trovare un accordo su questioni fondamentali della loro separazione come l’assegnazione della casa, l’assegno di mantenimento o l’affidamento dei figli.

L’esito del giudizio viene definito dal giudice con sentenza. 

TERZA OPZIONE: la separazione consensuale

Questo tipo di procedimento si distingue per rapidità, costi contenuti e soprattutto dalla volontà delle parti di collaborare tra loro per trovare soluzioni condivise su aspetti fondamentali della loro separazione come l’affidamento dei figli, il loro mantenimento e la divisione dei beni.

La presenza di un avvocato esperto di diritto di famiglia è essenziale per garantire che gli accordi rispettino la legge e, soprattutto, tutelino gli interessi di entrambi i coniugi e dei figli minori o maggiorenni ma non ancora economicamente autosufficienti. 

Quali sono le modalità per ottenere la separazione consensuale?

Le modalità per giungere ad una separazione consensuale sono diverse e dipendono, oltre che dalla volontà dei coniugi, anche dalla presenza di determinate condizioni stabilite dalla legge. 

Tale procedura può essere scelta dai coniugi che non abbiano figli minori o maggiorenni non autosufficienti o affetti da un grave handicap e non intendano inserire nell’accordo alcuna questione patrimoniale (es. trasferimenti immobiliari, assegni di mantenimento, ecc.)

Tale procedura prevede che, a seguito della conclusione dell’accordo dinnanzi al Sindaco o ad altro ufficiale di stato civile, debba trascorrere un periodo di almeno 30 giorni a seguito del quale i coniugi sono riconvocati avanti il Sindaco allo scopo di confermare la volontà di separarsi alle condizioni stabilite nell’accordo precedentemente sottoscritto. 

Tale procedura consente ai coniugi, assistiti da almeno un avvocato per parte, di giungere alla sottoscrizione di un accordo che diviene efficace con il nulla osta del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente, senza dover presentare quindi alcuna specifica domanda di separazione in Tribunale. Tale nulla osta viene rilasciato dal PM nel caso in cui negli accordi raggiunti dai coniugi non siano state ravvisate delle irregolarità e non vi siano figli minori, figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave, ovvero economicamente non autosufficienti. 

Nel caso in cui, invece, vi siano tali soggetti il PM rilascerà un’autorizzazione. Ovviamente il rilascio di tale autorizzazione è subordinato alla verifica che gli accordi raggiunti dai coniugi siano rispondenti agli interessi dei figli.  

Il processo, in tal modo, è interamente gestito dai legali dei coniugi, che, una volta concluso l’accordo e ottenuto il nulla osta/l’autorizzazione dal PM, dovranno trasmettere una copia dell’accordo, autenticata dagli avvocati, all’Ufficiale di Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto o trascritto e al Consiglio dell’Ordine presso cui è iscritto uno degli avvocati.

I coniugi, assistiti dal proprio legale (che può essere anche il medesimo per entrambi) depositeranno congiuntamente un ricorso in cui già stabiliscono le condizioni che vogliono che regolino la loro separazione. 

La seguente tabella potrà aiutarti a capire quali siano le maggiori differenze tra i vari modi per ottenere la separazione personale dei coniugi. 

Tabella Separazioni
Separazione di fatto Separazione Giudiziale Separazione consensuale
Separazione consensuale con ricorso Separazione mediante accordo concluso davanti al Sindaco o altro ufficiale dello stato civile Separazione mediante negoziazione assistita da avvocati
Accordo tra i coniugi sia sulla separazione sia sulle condizioni della separazione.
MA
solo con riferimento alla volontà di giungere ad una separazione, perché per poter accedere a tale procedura è necessario che i coniugi non intendano inserire nell’accordo alcuna condizione patrimoniale
Condizioni Nessuna Nessuna Nel caso in cui siano presenti figli minori o maggiorenni non ancora economicamente autosufficienti, le condizioni di separazioni stabilite congiuntamente dai coniugi devono essere considerate dal Tribunale rispondenti agli interessi dei figli della coppia. Sono due:
  • La coppia non deve avere figli minori o maggiorenni non autosufficienti o affetti da un grave handicap.
  • I coniugi non vogliono inserire nell’accordo alcuna questione patrimoniale.
Nel caso in cui siano presenti figli minori o maggiorenni non ancora economicamente autosufficienti, le condizioni di separazioni stabilite congiuntamente dai coniugi devono essere considerate dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente rispondenti agli interessi dei figli della coppia.
Necessità dell’assistenza di un avvocato
almeno uno per parte

un avvocato per ciascun coniuge oppure un avvocato comune a entrambi

almeno uno per parte

Il metodo CRCLEX per consentire al cliente di raggiungere un accordo soddisfacente con il proprio coniuge

Durante una separazione o un divorzio, è del tutto normale vivere momenti di grande difficoltà emotiva e stress. In questa fase caratterizzata da forti emozioni ed incertezze legate ai cambiamenti nella situazione familiare, lo studio CRCLEX offre un sostegno non solo legale ma anche emotivo, affiancando alle tecniche negoziali, le capacità umane e relazionali dei professionisti che compongono il team, assicurando al cliente delle soluzioni efficaci che possano aiutarlo ad attraversare e superare questo delicato processo.  

Ecco le principali fasi che i coniugi che intendano separarsi consensualmente dovranno affrontare sia prima che durante il procedimento di separazione:

Questa fase preliminare è dedicata alla raccolta delle informazioni e dei documenti relativi alla storia personale dei coniugi in modo da acquisire tutti gli elementi necessari a una valutazione completa della posizione. 

Durante questa fase si svolgono dei colloqui durante i quali verranno prese in considerazione le esigenze del cliente ed esaminate attentamente  quelle che sono le caratteristiche del caso concreto. I coniugi, infatti, potrebbero essere genitori di figli minori o maggiorenni non ancora economicamente autosufficienti ed, in questo caso, quindi, si renderà necessario verificare quali siano le migliori condizioni di affidamento, collocamente e mantenimento di tali figli. O ancora, i coniugi potrebbero avere delle proprietà in comune con la conseguente necessità di valutare le possibili soluzioni per la riorganizzazione del patrimonio familiare.

Sia nel caso in cui la professionista nominata venga incaricata in nome di entrambi i coniugi, sia nel caso in cui venga nominata a rappresentare solo uno di essi nei confronti dell’altro, lo Studio CRCLEX si impegnerà a raggiungere un accordo che sia tale da raggiungere il miglior equilibrio familiare, evitando possibili contenziosi futuri.

Tale fase di trattativa, nel caso in cui siano presenti figli minori di età potrà essere utilmente affiancata a un percorso di mediazione familiare, che può aiutare la coppia genitoriale a gestire, grazie all’aiuto di un mediatore familiare specializzato, eventuali conflitti di coppia e a trovare un accordo funzionale all’interesse e al benessere dei figli.

Inoltre, grazie alla formazione specifica acquisita dalle professioniste dello Studio CRCLEX,  i coniugi potranno scegliere di accedere alla cd. pratica collaborativa, una modalità alternativa di risoluzione dei conflitti relativi alla separazione tra coniugi, attraverso la quale è possibile addivenire ad un accordo per la stesura di un ricorso congiunto.  Questo approccio rappresenta un’efficace alternativa ai tradizionali metodi di risoluzione delle controversie familiari, in quanto maggiormente incentrato sulle esigenze dei coniugi e, se presenti, dei figli: la pratica collaborativa si propone, infatti, di aiutare le parti in conflitto ad individuare di comune accordo soluzioni condivise (come tali più durature), se del caso anche con la partecipazione di professionisti (i.e. psicologi e/o commercialisti) ulteriori rispetto agli avvocati delle parti.

L’avvocato redige l’atto (a seconda dei casi, il ricorso per separazione o l’accordo di separazione in caso di negoziazione assistita) contenente gli accordi raggiunti dai coniugi, assicurandosi non solo che essi rispettino le normative vigenti a tutela degli interessi di entrambe le parti, ma soprattutto che, nel caso in cui siano presenti figli minori o maggiorenni non economicamente autosufficienti, essi siano rispondenti agli interessi di questi ultimi. Questo documento generalmente include una regolamentazione in tema di:

  • Affidamento, collocamento, modalità di visita e mantenimento dei figli minori.

  • Assegnazione della casa familiare. 

  • Rapporti economici tra i coniugi.

  • Divisione di eventuali beni mobili e immobili in comproprietà. 

In questo ultimo caso la procedura di separazione consensuale offre un vantaggio di non poca importanza. Qualora i coniugi, infatti, in sede di separazione, decidano di porre in essere dei trasferimenti immobiliari funzionali ed indispensabili ai fini della risoluzione della loro crisi coniugale, possono beneficiare dell’applicazione di agevolazioni (previste dalla Legge 3/3/1987 n. 74), e, quindi, possono beneficiare dell’esenzione delle imposte di bollo, registro, ipotecaria, catastale e di qualsivoglia tributo, senza la necessità di ricorrere all’intervento del notaio.

Nel caso in cui la coppia abbia figli minori in tale fase dovrà essere predisposto  un piano genitoriale che indichi gli impegni e le attività quotidiane dei figli relative alla scuola, al percorso educativo, alle attività extrascolastiche, alle frequentazioni abituali e alle vacanze normalmente godute. 

Nel caso in cui i coniugi siano ricorsi alla separazione mediante negoziazione assistita da avvocati, una volta redatto e firmato l’accordo, come anticipato, l’avvocato lo trasmetterà, nel termine di dieci dalla sottoscrizione, al Procuratore della Repubblica affinché questo dia il nulla osta o l’autorizzazione. Una volta intervenuto il rilascio di tale nullaosta/autorizzazione l’avvocato sarà onerato di trasmettere l’accordo tanto all’Ufficiale di Stato civile tanto al Consiglio dell’Ordine degli avvocati di appartenenza affinché  ne curino le relative trascrizioni.  

Nel caso in cui, invece, i coniugi abbiano deciso di giungere alla separazione consensuale mediante deposito di un ricorso congiunto in Tribunale, una volta redatto e firmato l’accordo, l’avvocato deposita, presso il tribunale competente, il ricorso per la separazione consensuale dei coniugi, unitamente alla documentazione obbligatoria per legge. 

Al ricorso congiunto, infatti, devono essere allegati: 

  • le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni; 

  • la documentazione attestante la titolarità di diritti reali su beni immobili e beni mobili registrati, nonché di quote sociali;

  • il piano genitoriale.

A seguito del deposito del ricorso, il giudice provvede a fissare la prima udienza di comparizione delle parti al fine di esperire il tentativo di conciliazione e raccogliere le volontà dei coniugi. 

Qualora i coniugi lo preferiscano, è possibile chiedere direttamente nel ricorso che tale udienza si svolga in modalità di trattazione scritta, evitando così la presenza fisica delle parti. In tale ipotesi, l’udienza si svolge mediante il deposito di note scritte contenenti le condizioni congiuntamente rassegnate dalle parti nel ricorso, corredate, ove necessario, da una dichiarazione sottoscritta dagli stessi in cui rinunciano espressamente alla partecipazione personale all’udienza.

Tale possibilità non può però essere utilizzata nel caso in cui i coniugi abbiano deciso di procedere a dei trasferimenti immobiliari.

Dopo l’udienza, il giudice, previa verifica che le condizioni concordate siano prive di profili di illegittimità e rispondenti all’interesse dei figli minori o maggiorenni non economicamente autosufficienti (ovviamente se presenti), emette la sentenza con la quale omologa la separazione personale dei coniugi. 

A seguito della sentenza, i coniugi devono rispettare gli accordi stabiliti e omologati dal tribunale. L’avvocato può continuare a fornire assistenza per eventuali modifiche o problematiche che potrebbero sorgere.

La separazione, così come il divorzio,  si pone come un “turning point” determinante nella vita della persona e della sua famiglia. Per questo, lo Studio si propone di affiancare il Cliente nella risoluzione di tutti i profili conseguenti a una riorganizzazione, anche patrimoniale, della vita successiva alla definizione dei propri rapporti di coppia.

È per questo che lo studio CRCLEX non si limita a offrire assistenza durante il processo, ma continua a supportare il cliente anche dopo la conclusione del procedimento, offrendo una serie di servizi aggiuntivi che possono rivelarsi fondamentali nella gestione delle problematiche che possono emergere dopo la definizione della causa, garantendo, in questo modo, un’assistenza continuativa e personalizzata, attraverso un apposito contratto di consulenza continuativa (vedi l’offerta di assistenza continuativa di CRCLEX). 

Dalla sentenza di separazione (o dalla sottoscrizione dei coniugi dell’accordo di negoziazione assistita): 

  • cessano gli obblighi di coabitazione, assistenza morale e materiale e di fedeltà; 

  • rimane il dovere di comportarsi in modo tale da non arrecare offesa all’altro coniuge; 

  • permangono i diritti successori: il coniuge separato, infatti, ha i medesimi diritti successori del coniuge non separato; 

  • è possibile che sia previsto un assegno di mantenimento in favore del coniuge che non abbia adeguati redditi propri; 

  • permane il diritto agli alimenti: nel caso, infatti, in cui un coniuge non titolare dell’assegno di mantenimento si trovi in stato di bisogno e non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento, l’altro coniuge può essere chiamato a versare un assegno alimentare commisurato al bisogno del coniuge che lo domanda ed alle condizioni economiche del coniuge che li deve somministrare. In ogni caso non deve superare quanto sia necessario per la vita del coniuge alimentando, avuto riguardo alla sua posizione sociale. 

La sospensione degli effetti giuridici del matrimonio, tipica della separazione personale dei coniugi, è funzionale ad una successiva riconciliazione tra i coniugi ovvero al definitivo scioglimento o alla cessazione degli effetti civili del vincolo matrimoniale, in conseguenza del divorzio, proponibile, nel caso di separazione consensuale, dopo che siano trascorsi sei mesi dalla data dell’udienza di comparizione dei coniugi o dalla data della sottoscrizione dell’accordo di negoziazione assistita. 

Non solo. Con la recente Riforma Cartabia è prevista la possibilità che i coniugi, negli atti introduttivi del procedimento di separazione personale, possano proporre congiuntamente anche domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.

Perchè affidarsi a uno studio legale come CRCLEX per la propria separazione consensuale?

Affidarsi a CRCLEX significa scegliere un partner legale esperto, e competente, in grado di guidare il cliente verso una separazione consensuale rapida ed efficace, con particolare attenzione alla tutela dei diritti di le parti e al benessere dei figli.

Esperienza consolidata nel diritto di famiglia

Dal 1982 CRCLEX offre una assistenza legale personalizzata per situazioni delicate come la separazione e il divorzio, garantendo un supporto completo durante ogni fase del procedimento.

Ciascuna delle professioniste di CRCLEX vanta una formazione professionale completa e specializzata in materia di diritto di famiglia, con formazione specifica alle tecniche di negoziazione, mediazione sia civile sia familiare, e coordinazione genitoriale.

La formazione professionale offerta al cliente consente  di fornire un’assistenza non solo nella fase patologica del rapporto familiare, ma soprattutto in ottica preventiva al fine di facilitare il raggiungimento di soluzioni condivise evitando, il più possibile, l’acuirsi del conflitto. 

Assistenza legale su misura

Ogni famiglia ha esigenze specifiche. CRCLEX fornisce consulenze personalizzate, curando ogni dettaglio degli accordi di separazione, inclusi l’affidamento dei figli, il mantenimento e la gestione del patrimonio comune. 

In particolare  lo Studio CRCLEX offre una consulenza specialistica anche nei seguenti settori: 

  • Conservazione e Riorganizzazione del Patrimonio Familiare

  • Materia Successoria

  •  Passaggio Generazionale

Rapporto diretto e continuo con il cliente

Garantiamo un contatto diretto e costante, per rispondere prontamente a ogni dubbio o esigenza che possa sorgere durante il percorso di separazione.

Procedure snelle e tempi ridotti

Grazie all’esperienza maturata nel corso degli anni, riusciamo a ridurre al minimo i tempi necessari per ottenere la separazione consensuale, assicurando al contempo la massima qualità del servizio.

Approccio umano e discreto

Comprendiamo l’impatto emotivo che una separazione può avere sui coniugi e sulla famiglia. Operiamo con sensibilità e riservatezza, cercando soluzioni che riducano lo stress e favoriscano il dialogo.

Non solo. 

Sappiamo che durante una separazione o un divorzio, è del tutto normale vivere momenti di grande difficoltà emotiva e stress. Le forti emozioni e le incertezze legate ai cambiamenti nella situazione familiare possono avere un impatto significativo sul benessere psicologico, influenzando le decisioni e rendendo difficile mantenere una visione completamente razionale.

In questi casi, avere un sostegno emotivo adeguato può fare una grande differenza, aiutando a affrontare il cambiamento con maggiore serenità e resilienza. Per questo motivo, il nostro studio è a disposizione per fornire al cliente i contatti di professionisti qualificati, come psicologi e consulenti, che possono offrire supporto e guida durante questo delicato processo.

F.A.Q

Se non sono sposato posso separarmi?

No. La separazione personale dei coniugi presuppone necessariamente l’esistenza di un matrimonio contratto validamente da due soggetti.
In presenza di figli minori o anche se maggiorenni non economicamente autosufficienti si potrà però avviare un procedimento per la regolamentazione dell’esercizio della responsabilità genitoriale.

Se sono in conflitto con il mio coniuge posso comunque separarmi consensualmente?

Sì, certo. Per giungere ad una separazione consensuale non è necessario che i coniugi abbiano individuato congiuntamente sin dall’inizio tutte le condizioni alle quali giungere ad un accordo di separazione. Possono esserci, infatti, alcune questioni che rimangono controverse.
L’assistenza di un avvocato esperto in diritto di famiglia in questi casi può far sì che i coniugi raggiungano un accordo in tal senso.

Se ho dei figli minori posso separarmi consensualmente?

Sì, la presenza di figli minori o maggiorenni non economicamente autosufficienti non è ostativa alla procedura di separazione consensuale dei coniugi. La loro presenza, però, comporta un controllo più pregnante da parte del Tribunale competente, il quale deve necessariamente verificare che gli accordi di separazione raggiunti dai coniugi in punto di affidamento, collocamento e mantenimento dei figli siano rispondenti agli interessi dei figli stessi.

È necessario che ciascuno dei coniugi nomini il proprio avvocato?

No, non lo è. È possibile, infatti, che un unico avvocato assista entrambi i coniugi depositando un ricorso per separazione nell’interesse di entrambi.

Se mi sono separato consensualmente dopo quanto posso chiedere il divorzio?

Puoi proporre domanda diretta ad ottenere il divorzio una volta che siano trascorsi sei mesi dalla data dell’udienza di comparizione dei coniugi o dopo sei mesi dalla sottoscrizione dell’accordo di negoziazione assistita.

 

Contatti utili

I professionisti del nostro studio sono a vostra completa disposizione per offrirvi il supporto necessario durante il processo di separazione o divorzio: 

Le nostre sedi

La nostra sede storica (aperta nel 1982!) è a Padova, nel cuore del centro storico. A Milano siamo aperti dal 2012 con una sede in Piazza del Duomo. Siamo approdati su Torino nel 2022 presso uno spazio nel Talent Garden Fondazione Agnelli.

Milano

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